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Dipendenti Statali, Uscita Obbligatoria per chi ha Assegno Ordinario di Invalidità

lentepubblica.it • 4 Febbraio 2020

dipendenti-statali-uscita-obbligatoria-per-chi-ha-assegno-ordinario-di-invaliditaL’orientamento si applica nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, iscritti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di invalidità.


Dipendenti Statali, Uscita Obbligatoria per chi ha Assegno Ordinario di Invalidità: le indicazioni in un documento dell’Inps.

I chiarimenti sono disponibili nella Circolare numero 10/2020 pubblicata dall’ente di previdenza a seguito di un parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.

L’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ha disposto che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia.

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Il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione

Si avrà invece il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età esclusivamente per consentire la maturazione della prima decorrenza utile della pensione. In questa ultima ipotesi, al raggiungimento dei requisiti di pensione e delle relative condizioni, l’Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego.

Vediamo cosa accade, invece, in caso di fruizione dell’Assegno Ordinario di Invalidità.

Dipendenti Statali, Uscita Obbligatoria per chi ha Assegno Ordinario di Invalidità: chiarimenti

Al riguardo, si è posta la questione circa i riflessi applicativi della disposizione sopra richiamata. Nello specifico su cosa accade nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria. E allo stesso tempo che sono titolari dell’assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

All’interrogazione posta la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica ha risposto nel seguente modo:

 “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente. Contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”.

Questo indirizzo interpretativo prevede in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti una particolare tipologia di pensione di vecchiaia. La prestazione si denomina appunto “pensione di vecchiaia anticipata”. E che infine si liquida a carico della richiamata gestione dei lavoratori dipendenti. Gli invalidi devono esserlo in misura non inferiore all’80%.

A questo link il testo completo della Circolare INPS.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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Marina Casalis
Marina Casalis
6 Febbraio 2020 8:35

Scusate, ma da quando è previsto per i dipendenti pubblici l’assegno ordinario di invalidità? Io so che non è possibile, quindi tutto ciò mi sembra un controsenso.